Si ringrazia l'AON ( Organizzazione obbiettori non violenti) ed AlessandroPedone per aver reso disponibile in rete questo testo all'URL: http://www.uninetcom.it/aon/16_01_97.html
MINISTERO DELLA DIFESA
Decreto 16 gennaio 1997
Riduzione della durata della leva e del serivio civile
sostitutivo per il personale in servizio.
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto lart. 1, comma 1, della legge 31 gennaio 1975 n. 191,
che fissa la durata della ferma di leva per lEsercito, la
Marina militare e lAeronautica militare in dodici mesi;
Visto lart. 5, comma 1, della legge 15 dicembre 1972, n.
772, relativo alla durata del servizio militare non armato o del
servizio sostitutivo civile;
Visto lart. 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996 n.
662, con il quale per il personale di leva che sarà incorporato
nellEsercito, nella Marina militare e nellAeronautica
militare e per il personale che svolgerà servizio civile
sostitutivo a decorrere dal 1 gennaio 1997 la durata della ferma
di leva e del servizio civile è rideterminata in dieci mesi;
Visto altresì lart. 1, comma 108, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, con il quale è demandato al Ministro della Difesa
di definire con proprio decreto le modalità di riduzione della
durata del servizio per gli obiettori che stanno già effettuando
il servizio civile sostitutivo e della ferma di leva per i
militari già in servizio di leva, al fine di garantire il
congedo in data anteriore a quella prevista in conseguenza del
sopracitato art. 1, comma 104, per il personale incorporato con
il primo scaglione 1997;
Ritenuto di dover provvedere con la massima tempestività a
fissare le modalità per le riduzioni previste dal suddetto comma
108 dellart. 1 della legge n. 662/1996, in base a criteri
di equità.
Decreta:
Art. 1
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
per i militari alle armi in servizio di leva e per gli obiettori
in servizio civile sostitutivo, la durata della ferma è ridotta,
rispetto ai dodici mesi previsti, secondo le misure di seguito
indicate:
1) due settimane, per i militari incorporati e per gli obiettori
avviati al servizio nel mese di ottobre 1996 e nei mesi
precedenti;
2) tre settimane, per i militari incorporati e per gli obiettori
avviati al servizio nel mese di novembre 1996;
3) cinque settimane, per i militari incorporati e per gli
obiettori avviati al servizio nel mese di dicembre 1996.
Roma, 16 gennaio 1997
Il ministro: ANDREATTA