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La normativa LR 8/10/2002 n.26 | DGR 6/10/2003 n. 14431 | Reg. reg.7/10/2003 n. 22 | Direttiva 2000/9/CE Legge 24 dicembre 2003, n. 363"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli
sport invernali da discesa e da fondo"
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione) 1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i princìpi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dellambiente. Capo II GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE Art. 2. (Aree sciabili attrezzate) 1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali. 2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate
aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con
attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport
della neve, nonchè le aree interdette, anche temporaneamente,
alla pratica dello snowboard. Art. 3. (Obblighi dei gestori) 1. I gestori delle aree individuate ai sensi dellarticolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno lobbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante lutilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo. 2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso
e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili
dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso,
fornendo annualmente allente regionale competente in materia lelenco
analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando,
ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti
dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a
fini scientifici e di studio. Art. 4. (Responsabilità civile dei gestori) 1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dellesercizio delle piste e non possono consentirne lapertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione alluso di dette aree. 2. Al gestore che non abbia ottemperato allobbligo di cui al
comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 20.000 euro a 200.000 euro. Art. 5. (Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni) 1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nellesercizio degli sport invernali, è stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dallanno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, dintesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge. 2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1,
il Ministro dellistruzione, delluniversità e della
ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in
materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla
diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della
segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando
con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare
nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico. Art. 6. (Segnaletica) 1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dellapporto dellEnte nazionale italiano di unificazione, determina lapposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse. Art. 7. (Manutenzione e innevamento programmato) 1. I gestori delle aree individuate ai sensi dellarticolo 2 provvedono allordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica. 2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato
deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi
dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi
devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni
riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste,
in modo ben visibile al pubblico, allinizio della pista, nonchè
presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune. Capo III NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI Art. 8. (Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici) 1. Nellesercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3. 2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma
1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 30 euro a 150 euro. Art. 9. (Velocità) 1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per lincolumità altrui. 2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti. Art. 10. (Precedenza) 1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle. Art. 11. (Sorpasso) 1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità. 2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato. Art. 12. (Incrocio) 1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica. Art. 13. (Stazionamento) 1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista. 2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati,
in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità. Art. 14. (Omissione di soccorso) 1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dellarticolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta lassistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, lavvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro. Art. 15. (Transito e risalita) 1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità. 2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste,
rispettando quanto previsto allarticolo 16, comma 3. Art. 16. (Mezzi meccanici) 1. È inibito ai mezzi meccanici lutilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo. 2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle
piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dallorario
di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque,
con lutilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica. Art. 17. (Sci fuori pista e sci-alpinismo) 1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. 2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso. Art. 18. (Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni) 1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti. 2. Le regioni determinano lammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro. Art. 19. (Concorso di colpa) 1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni. Capo IV DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA Art. 20. (Snowboard) 1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard. Art. 21. (Soggetti competenti per il controllo) 1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, lArma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonchè i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dellosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti. 2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui allarticolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci. Art. 22. (Adeguamento alle disposizioni della legge) 1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono princìpi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve. 2. Dalle disposizioni dellarticolo 2, comma 3, nonchè
degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri
a carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a società
o consorzi di gestione, salva la possibilità di una copertura
dei maggiori costi con un innalzamento delle tariffe. Art. 23. (Copertura finanziaria) 1. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dallanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero medesimo. 2. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo
7, commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di euro per lanno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze
per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
LR 8/10/2002 n.26 | DGR 6/10/2003 n. 14431 | Reg. reg.7/10/2003 n. 22 | Direttiva 2000/9/CE L 24/12/2003 n 363 | Giurisprudenza
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