LEGGE REGIONALE N. 26
NORME PER LO SVILUPPO DELLO SPORT E DELLE PROFESSIONI
SPORTIVE IN LOMBARDIA
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale N. 41 del 11
ottobre 2002 1° Supplemento ordinario
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione riconosce il valore dello sport quale strumento di formazione
della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo,
di incontro e di conoscenza tra soggetti e collettività, nonché
di miglioramento degli stili di vita.
2. La Regione favorisce la pratica delle attività motorie sportivo-ricreative
sotto il profilo della funzione sociale, della educazione e della formazione
della persona, della prevenzione di malattie e disturbi fisici e della
tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali,
del miglioramento degli stili di vita e del conseguente impulso alleconomia.
3. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutti
i cittadini mediante:
a) il coordinamento degli interventi per il benessere dei cittadini,
per la diffusione della cultura della pratica delle attività
fisico-motorie;
b) lequilibrata distribuzione e la congruità degli impianti
sportivi e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilità
di partecipare ad attività fisico-motorie in un ambiente sicuro
e sano;
c) la promozione diretta e indiretta di iniziative sportive;
d) il sostegno culturale, tecnico e finanziario allo svolgimento di
attività sportive e alla realizzazione di impianti e servizi.
4. La Regione favorisce:
a) la promozione e la diffusione delle attività ed iniziative
sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti, anche mediante
la predisposizione ed attuazione di progetti ed interventi specifici;
b) la realizzazione delle infrastrutture, degli impianti e dei servizi
sportivi a favore della collettività, tenendo conto della sostenibilità
ambientale dei medesimi e dello sviluppo socio-economico del territorio;
c) la riqualificazione delle strutture sportive esistenti pubbliche
e private, anche definendo standard strutturali e di gestione, distinguendo
la pratica agonistica da quella non agonistica, per la quale vengono
riservate attenzioni specifiche;
d) lincentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche,
della diffusione delle attività sportive anche mediante lutilizzo
dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico, nonchè
dellesercizio di pratiche sportive diversificate negli orari destinati
alleducazione fisica;
e) lo sviluppo qualitativo delle attività delle federazioni,
delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti di promozione
sportiva, delle società e circoli senza scopo di lucro, dei centri
di aggregazione giovanile e degli oratori, così come identificati
dalla legge regionale 23 novembre 2001, n. 22 (Azioni a sostegno e valorizzazione
della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante
gli oratori), per lorganizzazione di attività sportive,
amatoriali e dilettantistiche;
f) lincremento ed il funzionamento dei centri di avviamento allo
sport, al fine di consentire un efficace avvio della pratica sportiva
dei giovani;
g) la formazione, la specializzazione e laggiornamento professionale
dei dirigenti, dei tecnici, degli operatori ed animatori sportivi, ai
fini di un ottimale esercizio delle attività sportive ed una
maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti;
h) la divulgazione della storia e dei valori dello sport e della cultura
olimpica, in collaborazione con il Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), anche mediante la redazione di pubblicazioni, lorganizzazione
di manifestazioni culturali ed esposizioni divulgative promozionali
in tema di sport e lincentivazione alla diffusione dellattività
giovanile attraverso programmi televisivi regionali;
i) lorganizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive
significative o ad eventi sportivi di particolare rilevanza regionale,
anche in collaborazione con altri Paesi dellUnione Europea (UE);
j) gli scambi di esperienze e di collaborazione promossi dalle comunità
di lavoro dellarco alpino, nonché da Paesi dellUE,
anche organizzando stages per giovani ed operatori sportivi;
k) il rispetto delle tradizioni e vocazioni territoriali locali in
campo sportivo;
l) la diffusione dello strumento della sponsorizzazione, sostenendo
eventi e manifestazioni sportive di minore notorietà, al fine
di attrarre il contributo dellimprenditoria in favore della scuola
e delle società ed associazioni sportive;
m) lincentivazione di iniziative che promuovano nel contempo
sia un alto grado di impegno sportivo-agonistico, sia metodi sperimentali
di insegnamento didattico-educativo finalizzati allo sviluppo armonico
e completo della personalità dellindividuo.
5. Si intende per sport qualsiasi forma di attività fisica che,
attraverso una partecipazione organizzata e non, persegua le finalità
della presente legge.
Art. 2
(Diritto allo sport)
1. La Regione, riconoscendo la funzione sociale delle attività
sportive, promuove lo sviluppo:
a) della pratica sportiva e delle attività motorie da parte
di tutti i cittadini, differenziate per le diverse categorie di utenti
e per le diverse fasce detà ed adeguate alle esigenze di
ciascuno;
b) delle attività sportive quale strumento di prevenzione, cura,
riabilitazione e benessere psicofisico di tutti i cittadini, sostenendo
in particolare iniziative con carattere motorio sportivo, rivolte a
persone con difficoltà psicofisiche, organizzate da soggetti
pubblici e privati senza scopo di lucro che perseguano leducazione
e lassistenza di portatori di handicap;
c) delle attività motorio sportive da parte delle fasce deboli,
utili al superamento del disagio e del disadattamento, in particolare
giovanile;
d) della carta dei diritti del bambino nello sport e i suoi contenuti
etico- sportivi.
Art. 3
(Soggetti coinvolti)
1. La Regione persegue le finalità e gli obiettivi di cui agli
articoli 1 e 2 direttamente, attraverso le proprie strutture regionali,
o indirettamente, con la collaborazione di enti locali, del CONI, delle
federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle società
ed associazioni sportive senza scopo di lucro, di altri soggetti promotori
di eventi particolari, delle facoltà di scienze motorie e delle
istituzioni scolastiche.
2. Per il miglior perseguimento degli obiettivi e delle finalità
di cui alla presente legge, lassessore regionale allo sport promuove
ed organizza periodicamente lAssemblea generale dello sport.
Art. 4
(Programmazione ed interventi regionali)
1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel
Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR),
di cui allarticolo 3 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34
(Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della regione), acquisito il parere della competente commissione consiliare,
determina gli interventi regionali in materia di attività sportive,
in particolare individuando:
a) le attività inerenti alla formazione, qualificazione, specializzazione
ed aggiornamento degli operatori dello sport e delle professionalità
sportive riconosciute;
b) le priorità settoriali e territoriali di intervento per la
promozione e valorizzazione della pratica dello sport e delle attività
ricreative ad essa collegate, comprese quelle praticabili nella scuola,
in particolare nelle scuole dellobbligo;
c) le forme di sostegno del volontariato sportivo, dei circoli, dei
centri di aggregazione giovanile, delle società senza scopo di
lucro e delle associazioni del tempo libero, promotori di attività
sportive;
d) le modalità dintervento in relazione alle strutture
sportive, alle aree sciabili, ai rifugi- bivacchi, ai sentieri ed alle
altre opere connesse allo sport;
e) le iniziative riguardanti il potenziamento delle attrezzature e
delle attività delle squadre di soccorso alpino e lorganizzazione
dei servizi valanghe nel territorio regionale.
2. La Giunta regionale, sentite le province unitamente alla Conferenza
regionale delle autonomie, definisce, mediante la predisposizione di
specifico piano-programma, approvato dal Consiglio regionale, le aree
di intervento, gli obiettivi qualitativi e quantitativi nel settore
dellimpiantistica e delle attrezzature sportive, le priorità
settoriali e territoriali dintervento per la promozione e valorizzazione
della pratica dello sport, per la sicurezza nelle attività sportive
e del tempo libero e per la diffusione delle iniziative di supporto
alla tutela sanitaria e motoria degli utenti. La Giunta regionale individua
le risorse finanziarie destinate a ciascuna area di intervento regionale.
3. In relazione a ciascuna tipologia di intervento e tenuto conto delle
finalità di cui allarticolo 1, la Giunta regionale determina
altresì i criteri per lassegnazione e la revoca di contributi,
le spese ammissibili al finanziamento regionale e gli eventuali oneri
posti a carico del richiedente, nonché le attività e le
procedure per le verifiche ed i controlli sugli interventi finanziati.
4. I criteri di assegnazione dei contributi riferiti al settore dellimpiantistica
sono determinati tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:
a) omogeneità territoriale distributiva degli impianti;
b) razionale distribuzione per tipologia di impianti;
c) efficace gestione orientata anche al pieno utilizzo delle strutture;
d) efficienza qualitativa nella manutenzione e gestione degli impianti;
e) rispetto delle norme di sicurezza;
f) eliminazione di barriere architettoniche;
g) risparmio energetico.
5. Il dirigente regionale competente, sulla base dei criteri approvati
dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 3 e 4, definisce con proprio
atto le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti
e delle relative domande di finanziamento, le modalità di erogazione
dei finanziamenti, nonchè le scadenze per gli adempimenti amministrativi
connessi alla realizzazione degli interventi. Il dirigente regionale
provvede con decreto ad erogare i finanziamenti.
Art. 5
(Forum istituzionale dello sport)
1. E istituito il Forum istituzionale dello sport per il perseguimento
degli obiettivi di politica sportiva di cui allarticolo 1, commi
1, 2 e 3.
2. Il Forum è presieduto dallassessore regionale competente
ed è composto dagli assessori provinciali competenti in materia
di sport.
3. Le modalità di funzionamento del Forum sono stabilite con
deliberazione della Giunta regionale.
Art. 6
(Consulta regionale dello sport e comitato di esperti)
1. E istituita la Consulta regionale dello sport quale organismo
con funzioni propositive e consultive di cui la Giunta regionale si
avvale per le finalità di cui allarticolo 1, comma 4.
2. La Consulta è presieduta dallassessore regionale competente
in materia di sport o suo delegato, è composta da un rappresentante
indicato dal CONI e da tre rappresentanti per ciascuna delle aree di
intervento definite nel piano- programma di cui allarticolo 4,
comma 2 e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso
della quale viene costituita.
3. La Consulta si avvale di un comitato di esperti.
4. La composizione e le modalità di funzionamento della Consulta,
nonché le modalità organizzative relative al comitato
di esperti sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 7
(Osservatorio delle attività sportive)
1. E istituito nellambito della direzione generale regionale
competente, con le modalità di cui allarticolo 11 della
legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa
e della dirigenza della giunta regionale), lOsservatorio delle
attività sportive in Lombardia.
2. LOsservatorio, anche in collaborazione con gli enti locali,
il CONI, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, gli
oratori ed altri enti pubblici e privati in grado di fornire adeguate
informazioni, raccoglie, aggiorna ed analizza dati e conoscenze sullo
sport per operare un efficace monitoraggio di impianti, attrezzature,
attività ed utenza, per predisporre e curare laggiornamento
del quadro completo di domanda ed offerta nel settore.
TITOLO II
TUTELA DEI PRATICANTI - QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
PER LE ATTIVITA SPORTIVE E FISICOMOTORIE
Art. 8
(Tutela della salute dei praticanti )
1. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte
al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche
sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento
dellefficienza fisica devono essere svolti con la presenza di
un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina.
2. Sono considerati istruttori qualificati quelli in possesso di diploma
rilasciato dallIstituto superiore di educazione fisica (ISEF)
o di laurea in scienze motorie di cui allarticolo 2 del decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori
di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea
e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115,
della legge 15 maggio 1997, n. 127), ovvero in possesso di diploma o
di laurea equipollenti conseguiti allestero. Listruttore
qualificato è responsabile della corretta applicazione dei programmi
e delle attività svolte nella struttura sportiva.
3. Sono considerati istruttori specifici di disciplina quelli in possesso
di apposita corrispondente abilitazione, rilasciata dalla federazione
nazionale competente, riconosciuta o affiliata al CONI, nonché
rilasciata dalle scuole regionali dello sport del CONI e dagli enti
di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli insegnanti tecnici
delle associazioni tecniche sportive specifiche, riconosciuti dalla
Regione ai sensi dellarticolo 9, comma 2, sono equiparati agli
istruttori specifici. Listruttore specifico di disciplina è
responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività
svolte nella struttura sportiva.
4. Le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano per lesercizio
di:
a) attività rientranti nei programmi scolastici di educazione
fisica previsti dal Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca;
b) attività agonistiche promosse da federazioni sportive nazionali,
da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dagli oratori,
con assunzione delle responsabilità inerenti alla tutela della
salute e della sicurezza degli atleti a carico dei soggetti promotori
ed organizzatori.
5. Nelle piscine e specchi dacqua interni aperti al pubblico
dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma
di quote sociali di adesione, i corsi di nuoto, di nuoto pinnato, di
nuoto sincronizzato, di tuffi, di pallanuoto, di salvamento e di subacquea
devono essere svolti alla costante presenza sia di istruttori in possesso
dei brevetti e delle abilitazioni allinsegnamento rilasciati dai
competenti uffici della pubblica amministrazione e dalle competenti
federazioni nazionali riconosciute o affiliate al CONI, sia di almeno
un operatore abilitato a prestare i primi soccorsi nel caso di infortuni
o malori.
6. Gli esercenti degli impianti sportivi di cui ai commi 1 e 5 devono
stipulare adeguate polizze assicurative a favore degli utenti e degli
istruttori che svolgono attività di contatto fisico, a copertura
di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte
allinterno degli stessi impianti.
7. La Giunta regionale in attuazione dei piani e programmi sanitari
regionali promuove le attività di prevenzione e di tutela della
salute nelle attività sportive, al fine di escludere lausilio
di sostanze, metodologie e tecniche che possano mettere in pericolo
lintegrità psicofisica degli atleti. Al riguardo, le società
sportive, nonché gli esercenti di impianti sportivi di cui ai
commi 1 e 5 svolgono una capillare attività di informazione all'atto
dell'iscrizione.
8. Le società, le associazioni sportive, gli enti di promozione
sportiva per poter accedere ai benefici previsti dalla presente legge
devono dimostrare di aver adeguato i propri regolamenti alle disposizioni
di cui allarticolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina
della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta
contro il doping), prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure
disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto
di sottoporsi ai controlli.
Art. 9
(Qualificazione degli operatori)
1. La Regione promuove la formazione e laggiornamento dei dirigenti,
dei tecnici, degli operatori ed animatori impegnati nel settore delle
attività sportive e delle attività fisico-motorie, favorendo
le iniziative finalizzate ad elevare il loro livello professionale,
nonché le iniziative riferite alla formazione di operatori particolarmente
qualificati a supporto delle persone con danno psico-fisico. Favorisce
altresì la formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine
e grado, oltre che materne, mediante opportuni accordi con gli organismi
scolastici, nellambito delle proprie competenze.
2. La Giunta regionale, sentiti la facoltà universitaria di
scienze motorie, il CONI, le associazioni tecniche sportive specifiche,
le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva interessati,
definisce con regolamento i profili professionali nelle diverse discipline
sportive, laddove non disciplinati dalla legge statale, individuandone
caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi e può istituire
un collegio regionale per laccertamento del possesso dei suddetti
requisiti.
TITOLO III
INTERVENTI E PROMOZIONI
Art. 10
(Costruzione e ristrutturazione di impianti)
1. La Regione, nel rispetto dei criteri definiti ai sensi dellarticolo
4, commi 1, lettera d), 3 e 4, concede contributi, anche in conto capitale,
per:
a) la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, la costruzione
di nuovi impianti e la ristrutturazione, ladeguamento anche sotto
il profilo della sicurezza, il superamento delle barriere architettoniche
e lampliamento degli impianti già esistenti;
b) lapprestamento, la miglioria, ladeguamento e la sicurezza
delle piste da sci, delle strutture edili ed infrastrutture connesse,
nonché per la costruzione, la ristrutturazione, ladeguamento,
lampliamento e larredamento di rifugi, bivacchi, sentieri
ed altre opere alpine.
2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con lIstituto
per il credito sportivo, o con Finlombarda finanziaria per lo
sviluppo della Lombardia - s.p.a. o con altri istituti di credito, una
convenzione per la costituzione di un fondo di rotazione per la progettazione
e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Tale fondo consente
finanziamenti a tasso agevolato. La Giunta regionale con deliberazione
definisce i destinatari, i termini, le modalità di accesso al
fondo, lentità dellaiuto, le procedure e le modalità
di valutazione delle domande e tutti gli ulteriori elementi necessari
per lattività del fondo.
3. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni
con lIstituto per il credito sportivo per la concessione di mutui
agevolati per limpiantistica sportiva da parte del predetto Istituto
ad integrazione ed in favore dei soggetti beneficiari dei contributi
in capitale concessi ai sensi del comma 1, lettera a).
4. La Giunta regionale è altresì autorizzata a promuovere
lutilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso a capitali
privati per la realizzazione di nuove infrastrutture sportive di particolare
rilevanza con le metodologie operative della finanza di progetto, nel
rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia.
5. La concessione dei contributi è disposta con decreto del
dirigente regionale competente.
6. Lefficacia dei provvedimenti attuativi che contengono aiuti
di Stato è subordinata allautorizzazione da parte della
Commissione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato C.E..
Art. 11
(Interventi per la promozione dello sport)
1. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dallarticolo
1 e sulla base di quanto contenuto nel piano-programma di cui allarticolo
4, comma 2, organizza direttamente, sostiene e promuove, anche mediante
specifici interventi finanziari, le seguenti iniziative:
a) progetti, studi, ricerche, convegni, eventi e pubblicazioni divulgativi
della cultura e dei valori dello sport, comprese le problematiche per
lo sport dei diversamente abili;
b) azioni volte a dare maggiore diffusione a gare e manifestazioni
riguardanti attività sportive di minore notorietà, anche
mediante la stipula di convenzioni;
c) manifestazioni sportive di rilevanza regionale, nazionale e internazionale,
riservando particolare attenzione a quelle che coinvolgono gli atleti
diversamente abili, i giovani della scuola primaria e gli anziani;
d) campagne promozionali finalizzate a favorire lorganizzazione
di grandi eventi sportivi in Lombardia, con particolare attenzione per
le attività sportive organizzate nei comuni con popolazione inferiore
ai 10.000 abitanti;
e) accordi, convenzioni e protocolli dintesa con gli enti ed
i comitati organizzatori di grandi eventi per realizzare iniziative
riservate ai giovani, agli anziani, ai disabili o ad altra categoria
di praticanti;
f) organizzazione, nonché partecipazione ad attività
e programmi europei ed internazionali, scambi di esperienze e collaborazione
promossi dalle comunità di lavoro dellarco alpino Arge-Alp,
Alpe-Adria e 4 motori per lEuropa;
g) attività sportive, amatoriali e dilettantistiche organizzate
da enti di promozione sportiva, da associazioni sportive dilettantistiche,
da società senza scopo di lucro, da circoli ricreativi, da centri
di aggregazione giovanile e dagli oratori;
h) attività organizzate da altri centri e istituti socio sanitari
che, attraverso il recupero riabilitativo, promuovano lavvio alla
pratica sportiva;
i) azioni di comunicazione interna ed esterna finalizzate allincentivazione
di iniziative in materia sportiva e di aggregazione giovanile.
Art. 12
(Premiazioni per meriti sportivi)
1. La Regione, nellambito della promozione della cultura e della
pratica dello sport per tutti ed al fine di favorire la crescita sportiva
dei giovani, istituisce il bonus Lalloro dello sport
da concedersi a giovani atleti non professionisti che a livello regionale
si siano distinti, rivelando uno spiccato talento sportivo.
2. Lindividuazione dei soggetti beneficiari, la determinazione
dellentità del bonus e le modalità di erogazione
sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
3. Allo scopo di incentivare e qualificare lattività sportiva
dilettantistica, la Regione, entro i limiti delle disponibilità
di bilancio, istituisce La giornata dello sportivo al fine
di premiare e qualificare gli atleti residenti in Lombardia che abbiano
conseguito importanti risultati a livello internazionale.
4. Allo scopo di incentivare e qualificare lattività sportiva
dilettantistica, la Regione, entro i limiti delle disponibilità
di bilancio, organizza iniziative destinate alla premiazione e qualificazione
di atleti ed associazioni sportive che hanno raggiunto risultati di
particolare rilievo nelle varie discipline sportive.
TITOLO IV
PROMOZIONE E TUTELA DELLE DISCIPLINE SPORTIVE DELLA MONTAGNA
Art. 13
(Esercizio delle professioni alpine ed organismi di autodisciplina)
1. L'esercizio in Lombardia della professione di maestro di sci e della
professione di guida alpina, così come descritte nelle leggi
8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci
e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione
di guida alpina) e 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione
di guida alpina), è subordinato al possesso dell'abilitazione
all'esercizio della rispettiva professione ed all'iscrizione negli appositi
albi regionali della Lombardia, suddivisi per disciplina e grado di
preparazione e tenuti dai rispettivi collegi regionali di cui al comma
2. L'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna
è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale tenuto
dal collegio regionale lombardo delle guide alpine.
2. Sono istituiti, quali organismi di autodisciplina e di autogoverno
delle professioni di maestro di sci e guida alpina, rispettivamente,
il collegio regionale lombardo dei maestri di sci ed il collegio regionale
lombardo delle guide alpine.
3. Sono organi di ciascun collegio:
a) l'assemblea;
b) il direttivo;
c) il presidente.
4. I collegi adottano i rispettivi regolamenti organizzativi e li trasmettono
alla Giunta regionale per l'approvazione; le funzioni di vigilanza su
tali organismi sono svolte dalla direzione generale regionale competente.
5. La Giunta regionale può concedere ai collegi regionali contributi
per interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazioni professionali
e per la promozione e diffusione delle attività di montagna e
delle professioni alpine.
6. Con regolamento della Giunta regionale sono definiti:
a) modalità, termini e condizioni per l'iscrizione agli albi
professionali o all'elenco speciale di cui al comma 1;
b) modalità di formazione e di composizione dei collegi di cui
al comma 2, la durata in carica degli organi ed ogni altro aspetto della
disciplina regionale dei collegi, la determinazione dei valori minimi
e massimi delle tariffe professionali;
c) le ipotesi di applicazione dell'istituto di denuncia di inizio attività
diverse da quelle disciplinate dall'articolo 15, in particolare ai fini
dell'esercizio temporaneo dell'attività di guida alpina da parte
di soggetto iscritto all'albo di altra Regione. Per quanto non previsto
dal regolamento trova applicazione la disciplina di cui agli articoli
3 e 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione
2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali.
Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);
d) le ipotesi di applicazione dell'istituto del silenzio assenso, con
particolare riguardo all'esercizio non saltuario dell'attività
di guida alpina da parte di cittadini di stati non membri dell'UE, al
trasferimento nell'albo professionale della Lombardia di guide alpine
e aspiranti guide iscritte all'albo di altra regione, all'iscrizione
nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna. Per quanto
non previsto dal regolamento trova applicazione la disciplina di cui
agli articoli 4 e 5 della l.r. 15/2002.
Art. 14
(Corsi di formazione ed esami di abilitazione. Aggiornamenti e specializzazioni)
1. L'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni di maestro
di sci, di guida alpina e di accompagnatore di media montagna si consegue
mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici di formazione,
organizzati dalla direzione generale regionale competente, ed attraverso
il superamento dei relativi esami. L'abilitazione all'esercizio delle
professioni è rilasciata dal dirigente regionale competente.
2. La Regione organizza corsi di formazione finalizzati alla preparazione
degli esami di abilitazione, corsi di aggiornamento e corsi di specializzazione
per l'esercizio delle seguenti professioni alpine:
a) maestri di sci per la disciplina alpina, per lo sci da fondo, per
la pratica dello snowboard e per attività assimilabili, con la
collaborazione del rispettivo collegio di cui all'articolo 13, comma
2, nonché degli organi tecnici della Federazione italiana sport
invernali (FISI);
b) guide alpine per i diversi gradi di aspirante-guida alpina, guida
alpina-maestro di alpinismo, accompagnatore di media montagna, e per
attività assimilabili, con la collaborazione del rispettivo collegio
di cui all'articolo 13, comma 2.
3. I maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media
montagna hanno l'obbligo, per poter esercitare la professione, di frequentare
ogni tre anni un corso di aggiornamento inerente alla propria disciplina.
Sono esonerati i maestri-istruttori degli aspiranti maestri di sci in
regola con gli aggiornamenti annuali FISI, le guide alpine maestri di
alpinismo in possesso del diploma di istruttore di guida alpina, le
aspiranti guide alpine che superino nel periodo considerato l'esame
di abilitazione per guide alpine-maestri di alpinismo. La partecipazione
ai corsi di specializzazione è facoltativa.
4. La periodicità dei corsi di abilitazione, aggiornamento e
specializzazione, le modalità di nomina e composizione delle
commissioni per gli esami di abilitazione alle professioni e per gli
esami finali dei corsi di specializzazione, la disciplina delle prove
di esame, la determinazione della quota di iscrizione per ciascun corso,
dei compensi ed i rimborsi spese ai componenti delle commissioni sono
stabiliti con regolamento della Giunta regionale.
5. La direzione generale regionale competente è autorizzata
a stipulare polizze di assicurazione a favore dei membri delle commissioni
esaminatrici, degli insegnanti e degli allievi dei corsi di abilitazione,
aggiornamento e specializzazione per infortuni e per i rischi derivanti
da responsabilità civile verso terzi, limitatamente al periodo
di svolgimento dei corsi medesimi.
Art. 15
(Scuole di sci e di alpinismo)
1. L'apertura e l'esercizio di scuole invernali o estive per l'insegnamento
della pratica dello sci e di scuole di alpinismo o di sci alpinismo
possono essere effettuati decorsi novanta giorni dalla presentazione
della denuncia di inizio attività da parte dell'interessato alla
direzione generale competente; la denuncia deve attestare l'esistenza
dei presupposti e dei requisiti indicati da apposito provvedimento della
Giunta regionale. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
3 e 5 della l.r. 15/2002.
2. Le funzioni di vigilanza sulle scuole sono esercitate dalle province
e dai collegi regionali di cui all'articolo 13, comma 2.
3. Il Club alpino italiano (CAI) conserva, con le prescrizioni di cui
alla legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida
alpina), la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento
a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche,
escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione
dei relativi istruttori.
Art. 16
(Aree sciabili)
1. La Giunta regionale individua le aree sciabili e gli ambiti territoriali
entro i quali è possibile la realizzazione di piste sciabili,
in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, nonché a specifiche previsioni e piani predisposti
dalle comunità montane. Le aree sciabili individuate dalla Giunta
regionale sono considerate di pubblica utilità.
2. La Giunta regionale costituisce con proprio atto un comitato consultivo
per le piste sciabili, determinandone composizione e funzionamento,
quale organismo che esprime parere tecnico sulle aree sciabili e sugli
ambiti territoriali di cui al comma 1; con il medesimo provvedimento
vengono definiti la composizione ed i compiti delle commissioni tecniche
per le piste da sci da istituirsi presso ciascuna comunità montana.
3. Al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza della
circolazione, le piste vengono classificate e dotate della necessaria
segnaletica secondo le caratteristiche tecniche ed i requisiti da definirsi
con apposite disposizioni approvate con regolamento della Giunta regionale.
Con lo stesso provvedimento vengono definite le disposizioni per la
manutenzione e la sorveglianza delle piste da sci. Le piste devono essere
situate in zone non soggette a pericolo di frane e valanghe e, comunque,
devono essere protette da tali pericoli e risultare idonee sotto l'aspetto
idrogeologico.
4. La predisposizione delle piste da sci e la loro apertura al pubblico
è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla competente comunità
montana d'intesa con i comuni interessati, acquisito il parere della
commissione tecnica per le piste da sci; il suddetto provvedimento autorizzativo
è trasmesso in copia alla competente direzione generale della
Giunta regionale.
5. L'esercente la pista deve stipulare un contratto a copertura dei
rischi per possibili danni agli utenti; il contratto di assicurazione
è esibito alla comunità montana all'atto della presentazione
della domanda di autorizzazione di cui al comma 4. Per la manutenzione
delle piste da sci, nonché per il soccorso da prestarsi in caso
di incidenti agli utenti, è fatto obbligo agli esercenti di istituire
un apposito servizio piste e soccorso dotato della necessaria attrezzatura
ed autorizzazione sanitaria. L'utilizzo delle piste a scopo agonistico
è subordinato alla omologazione rilasciata dal CONI ai sensi
dell'articolo 56, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della
L. 22 luglio 1975, n. 382).
6. Fino alla data di approvazione delle aree sciabili e degli ambiti
territoriali di cui al comma 1, ciascuna comunità montana può
rilasciare, acquisito il parere della propria commissione tecnica, l'autorizzazione
provvisoria all'apprestamento delle singole piste nel rispetto di quanto
stabilito al comma 3, purché le stesse siano previste dalla pianificazione
urbanistica vigente.
Art. 17
(Soccorso alpino e servizi valanghe)
1. Il dirigente regionale competente, in conformità alle determinazioni
della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), concede
alle comunità montane, alle delegazioni di zona del corpo nazionale
di soccorso alpino ed al servizio valanghe regionale i contributi finalizzati
al potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre
di soccorso alpino ed all'organizzazione dei servizi valanghe nel territorio
regionale.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 18
(Sanzioni)
1. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 10 e ferma restando l'applicazione
della legge penale qualora il fatto costituisca reato, per la violazione
delle disposizioni contenute nella presente legge, nonché di
quelle contenute nel regolamento attuativo, si applica la sanzione amministrativa
da euro 500,00 a euro 5.000,00, irrogata nelle forme e nei modi previsti
dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della
legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta
regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 400,00 a carico di chiunque
nell'esercizio della pratica dello sci non ottemperi alle disposizioni
concernenti il rispetto della segnaletica posta sulle aree sciabili.
4. Per la violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3,
si applica la sanzione da euro 1.300,00 a euro 13.000,00.
5. Per la violazione di quanto previsto dall'articolo 16, commi 4 e
5, si applica la sanzione da euro 2.500,00 a euro 25.000,00.
6. Il dirigente regionale competente può disporre ispezioni
e controlli, a mezzo di propri funzionari all'uopo incaricati, al fine
di vigilare sul rispetto delle previsioni della presente legge.
7. Sono revocate le quote non erogate dei contributi assegnati, ai
sensi della presente legge, alle associazioni sportive, ai titolari
di strutture sportive ed agli organizzatori di manifestazioni sportive
che siano riconosciuti responsabili di aver consentito l'assunzione
di sostanze alteranti le normali funzioni fisiologiche, in violazione
delle disposizioni normative in materia di controllo antidoping. Ai
medesimi soggetti è interdetto l'accesso ai contributi per un
periodo di cinque anni.
8. I maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media
montagna iscritti negli albi professionali che si rendono colpevoli
di violazioni delle norme di deontologia professionale, ovvero delle
norme di comportamento previste dalla normativa vigente, sono passibili
delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall'albo, per un periodo da un mese ad un anno;
d) radiazione.
9. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo
del collegio regionale di appartenenza a maggioranza assoluta dei componenti.
Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al direttivo
del collegio nazionale di appartenenza.
10. Nei casi di violazione della disciplina di denuncia di inizio attività
di cui all'articolo 15, nonché delle ipotesi di applicazione
degli istituti di denuncia di inizio attività e del silenzio
assenso disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 13, comma 6,
si applica il regime sanzionatorio sancito dall'articolo 5 della l.r.
15/2002. A coloro che iniziano l'attività in mancanza dei requisiti
richiesti o in contrasto con la normativa vigente, si applica la sanzione
da euro 600,00 a euro 3000,00.
Art. 19
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attività del Forum istituzionale
dello sport di cui all'articolo 5, della Consulta regionale dello sport
di cui all'articolo 6 e del comitato consultivo per le piste sciabili
di cui all'articolo 16, comma 2, si provvede per l'esercizio finanziario
2003 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all'UPB 5.0.2.0.1.184
"Spese postali, telefoniche e altre spese generali".
2. Le spese per i contributi ai collegi regionali di cui agli articoli
13, comma 5 e 15, comma 2, e per l'attività di formazione di
cui all'articolo 14, sono determinate, a decorrere dall'anno 2003, con
la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari,
ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della l.r. 34/1978, a valere sulle
somme appositamente stanziate sull'UPB 2.4.2.3.2.68 "Interventi
per l'educazione allo sport e per la diffusione della pratica delle
attività e delle professioni sportive".
3. Le quote di iscrizione per la partecipazione ai corsi, di cui all'articolo
14, comma 4, sono introitate sull'UPB 3.3.9 "Proventi derivanti
da servizi regionali" dello stato di previsione delle entrate del
bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2003 e seguenti.
4. Per le spese per la costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi
di cui all'articolo 10, commi 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2003, la spesa complessiva di euro 4.000.000,00.
5. Per le spese di cui al comma 4, è autorizzata l'assunzione
di obbligazioni ai sensi dell'articolo 25, comma 1 della l.r. 34/1978.
Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi
di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 25, comma
4, della l.r. 34/1978.
6. All'onere complessivo di euro 4.000.000,00, di cui al comma 4, si
provvede mediante riduzione per pari importo, per l'anno 2003, della
dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 5.0.4.0.3.250 "Fondo
speciale per spese d'investimento" (voce 2.4.2.3.3.69.9771 "Legge
quadro sullo sport").
7. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli
si provvederà, a decorrere dall'anno 2003, sulla base delle disponibilità
determinate con legge di bilancio per i relativi esercizi finanziari.
8. Allo stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 2002-2004
sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
Alla funzione obiettivo 2.4.2 "Promozione e sviluppo delle attività
ricreative e sportive", spese in capitale, la dotazione finanziaria
di competenza dell'UPB 2.4.2.2.3.67 " Interventi per lo sviluppo
e l'ammodernamento dell'impiantistica sportiva" è incrementata,
per l'esercizio finanziario 2003, di euro 4.000.000,00.
Art. 20
(Norme finali, transitorie e abrogazioni)
1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, a decorrere dall'1 gennaio
2003 sono abrogate le seguenti disposizioni normative regionali:
a) la legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9 (Interventi per lo sviluppo
delle attrezzature sportive);
b) la legge regionale 4 agosto 1976, n. 23 (Interventi per lo sviluppo
delle attrezzature sportive- Erogazione sotto forma di contributi diretti
delle provvidenze previste dallart. 2 della legge regionale 21
gennaio 1975, n. 9);
c) la legge regionale 9 marzo 1978, n. 25 (Rifinanziamento con modifiche
della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9 Interventi per lo
sviluppo delle attrezzature sportive);
d) l'articolo 14 della legge regionale 21 agosto 1981, n. 50 (Rifinanziamento
e modifiche di leggi regionali in attuazione del bilancio pluriennale
1981/83);
e) la legge regionale 28 luglio 1982, n. 44 (Interventi regionali a
favore dei servizi di soccorso alpino, guide alpine, servizio valanghe
operanti in regione);
f) la legge regionale 25 maggio 1983, n. 47 (Modifiche ed integrazioni
alle LL.RR. 21 gennaio 1975, n. 9 'Interventi per lo sviluppo delle
attrezzature sportive', 4 settembre 1973, n. 40 'Incentivazione della
ricettività e delle infrastrutture turistiche in Lombardia',
18 luglio 1982, n. 44 'Interventi regionali a favore dei servizi di
soccorso alpino, guide alpine, servizio valanghe operanti in regione');
g) la legge regionale 23 aprile 1985, n. 36 (Ordinamento delle piste
per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia);
h) la legge regionale 14 febbraio 1994, n. 2 (Ordinamento della professione
di maestro di sci in Lombardia);
i) la legge regionale 11 novembre 1994, n. 29 (Ordinamento della professione
di guida alpina);
j) i riferimenti alle leggi regionali 9/1975, 44/1982, 36/1985 e 29/1994
di cui alla tabella D allegata alla legge regionale 27 gennaio 1998,
n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dellart.
9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione
e successive modificazioni e integrazioni).
k) il comma 13 dellarticolo 1 della legge regionale 27 marzo
2000, n.18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto
degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale);
l) il comma 7 dellarticolo 2 della legge regionale 3 aprile 2001,
n. 6 (Modifiche alla legislazione per lattuazione degli indirizzi
contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale-
Collegato ordinamentale 2001);
m) il comma 4 dellarticolo 10 della legge regionale 22 luglio
2002, n. 15 (Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi
regionali, interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);
n) il comma 18 dellarticolo 11 della l.r. 15/2002;
o) i riferimenti alle leggi regionali 2/1994 e 29/1994 di cui allallegato
B della l.r. 15/2002;
p) i riferimenti alla l.r. 29/1994 di cui allallegato C della
l.r. 15/2002;
q) il regolamento regionale 16 novembre 1976, n. 3 (Disciplina delle
piste per la pratica non agonistica dello sci in Lombardia);
r) il regolamento regionale 1 aprile 1985, n. 1 (Regolamento d'attuazione
della L.R. del 6 marzo 1985, n. 388 'Ordinamento delle piste per la
pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia');
s) il regolamento regionale 1 aprile 1985, n. 2 (Regolamento di attuazione
della L.R. 17 luglio 1982, n. 37 'Disciplina dell'insegnamento dello
sci').
2. Le disposizioni regolamentari e tecniche che disciplinano i servizi
di soccorso alpino e servizio valanghe, le caratteristiche, la sicurezza
e la segnaletica delle piste da sci, la formazione e l'abilitazione
professionale, gli aggiornamenti e le specializzazioni dei maestri di
sci e delle guide alpine, l'istituzione delle scuole di sci e di alpinismo
restano in vigore sino alla pubblicazione dei corrispondenti regolamenti
previsti dalla presente legge.
3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi già assunti a norma
delle leggi regionali di cui al comma 1 continuano a produrre i propri
effetti amministrativi.
4. Possono essere assunti ulteriori provvedimenti amministrativi finanziari
esecutivi atti a dar corso ai provvedimenti di cui al comma 3.
5. I componenti degli organismi collegiali nominati ai sensi delle
leggi abrogate dal comma 1 restano in carica sino alla costituzione
dei nuovi organismi previsti dalla presente legge.
6. Sino alla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 13 e
del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 15, l'esercizio
delle attività ivi indicate continua ad essere soggetto agli
istituti della denuncia di inizio attività e del silenzio assenso
di cui agli articoli 3, 4, 5 della l.r. 15/2002; per l'individuazione
dei requisiti e dei presupposti condizionanti la corretta applicazione
dei predetti istituti continua a farsi riferimento a quanto previsto,
rispettivamente, dagli articoli 18 e 19 della l.r 2/94; 5, comma 6,
6, commi 1 e 3, 17 e 21 della l.r. 29/1994. A coloro che iniziano l'attività
in mancanza dei requisiti richiesti o in contrasto con la normativa
vigente, si applica la sanzione di cui al comma 10 dell'articolo 18.
LR 8/10/2002
n.26 | DGR 6/10/2003
n. 14431 | Reg. reg.7/10/2003
n. 22 | Direttiva 2000/9/CE
L 24/12/2003
n 363 | Giurisprudenza
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